(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2
                            gennaio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   Sostituzione dell'Art. 22-bis della legge regionale n. 32/2002
    L'Art.  22-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione,   orientamento,   formazione   professionale  e  lavoro),
inserito  dall'Art.  1  della  legge  regionale  4 agosto 2003, n. 42
(Modifiche  alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  22-bis  (Regolamento  regionale in materia di incontro fra
domanda e offerta di lavoro). - 1. Con regolamento regionale, al fine
di  garantire  l'uniformita'  e la semplificazione delle modalita' di
incontro  fra  domanda  e offerta di lavoro nel sistema regionale dei
servizi  per  l'impiego,  sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
      a) l'attuazione   e   le   modalita'  di  gestione  dell'elenco
anagrafico e della scheda professionale;
      b) i  criteri  e le procedure per l'accertamento dello stato di
disoccupazione;
      c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione,
della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
      d) le  modalita' di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di
comunicazione a carico dei datori di lavoro.».